La bici si può usare? Dietrofront del Ministero della Salute: solo per gli spostamenti necessari e i professionisti

Quer pasticciaccio brutto de Via Giorgio Ribotta. In tempi difficili e caotici, ci vuole una guida ferma e chiara. Ci vogliono indicazioni precise e da ormai quasi dieci giorni, almeno per quanto riguarda la bicicletta (in questo articolo ci riferiamo solo a questo, la nostra non vuole essere una disamina che va oltre la nostra sfera di interesse), abbiamo tutto fuorché direttive sicure. È comprensibile che un decreto scritto in emergenza possa non contemplare tutte le variabili dello scibile e del comportamento umano, così come gli errori sono all’ordine del giorno per tutti noi, ma la confusione e il dibattito, non sempre pacato e con i toni giusti, che si è generato non aiutano di certo. E così, a poche ore dalle indicazioni emanate ieri dal Ministero della Salute (la cui sede centrale è alla via di cui sopra), è arrivato un immediato dietrofront che ci riporta alla situazione precedente.

Per opinione personale decisamente meglio così, permettere l’uso della bicicletta per diletto era un rischio eccessivo in questo periodo, ma il modo in cui ci si è arrivati ci lascia amareggiati. Probabilmente in seguito alle polemiche emerse dopo il messaggio inviato ieri intorno a mezzogiorno, con la pubblicazione di una pagina sul proprio per la prima volta interamente dedicata alla questione (hallelujah!) in cui si autorizzava l’utilizzo della bicicletta anche come attività motoria, quella stessa pagina è stata modificata in maniera drastica, tagliando molte parti e dando dunque una interpretazione completamente diversa dei vari decreti emanati in questi giorni.

Secondo le nuove indicazioni, che dobbiamo a questo punto dare per valide l’uso ai non professionisti è esclusivamente “consentito per gli spostamenti necessari, ma non in gruppo e mantenendo la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone”, mentre è esplicitamente indicato che “non è giustificato l’utilizzo del mezzo per diletto o per allenamento oltre i confini del proprio territorio di domicilio, abitazione o residenza”. Se questa ultima postilla crea potenzialmente qualche dubbio dunque anche riguardo i professionisti, per i quali si formalizza che “sono utilizzabili gli impianti sportivi a porte chiuse per le sedute di allenamento”, il periodo conclusivo sembra comunque essere abbastanza chiaro per quanto riguarda l’attività motoria, che infatti non viene più contemplata nella nuove indicazioni.

Pertanto, tutti noi che non siamo professionisti e non abbiamo necessità di uscire dobbiamo stare a casa e usare la bici solo sui rulli.

Vi riportiamo qui di seguito il testo come era stato scritto ieri, cancellando le modifiche e segnalando in carattere corsivo le aggiunte apportate. E speriamo che da qui non ci debba più muovere, se non per chiarire questioni marginali, restando su una linea chiara e decisa, almeno finché sono in vigore i decreti attuali (è chiaro che la situazione cambierà quando le condizioni lo permetteranno).

L’uso della bicicletta, divieti e limitazioni

Evitare di uscire di casa #IoRestoaCasa

Il Governo ribadisce che si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione.

I divieti e le raccomandazioni valgono ovviamente, come ribadito, anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune.

Consentito praticare attività sportiva o motoria

L’attività sportiva o motoria all’aperto come già previsto dal Decreto del 9 marzo 2020 è tuttavia consentita.
È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Consentito l’uso della bicicletta, condizioni e limitazioni

In particolare, riguardo l’uso della bicicletta è consentito sia usarla come mezzo di trasporto negli spostamenti ammessi per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità, sia per praticare attività sportiva all’aperto.

Le condizioni a cui attenersi, come per tutti gli spostamenti consentiti, sono:

  • non spostarsi in gruppo
  • mantenere la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.

Non è necessaria l’autodichiarazione

L’attività motoria all’aperto è espressamente prevista dai decreti come consentita, quindi non è necessaria alcuna autodichiarazione. In caso di controlli, le autorità di pubblica sicurezza possono comunque richiedere di dichiarare il perché dello spostamento. In quel caso, si è tenuti a effettuare la dichiarazione. In caso di dichiarazione falsa o mendace si può incorrere nelle sanzioni previste.

Controlli e sanzioni

La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

L’utilizzo della bicicletta, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, è soggetto alle misure restrittive del Decreto del 9 marzo 2020 definito #Iorestoacasa. Tale provvedimento limita gli spostamenti delle persone in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. In caso di eventuali controlli dovrà essere fornita autocertificazione.

Non è giustificato l’utilizzo del mezzo per diletto o per allenamento oltre i confini del proprio territorio di domicilio, abitazione o residenza.

In caso di sportivi, professionisti o non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, sono utilizzabili gli impianti sportivi a porte chiuse  per le sedute di allenamento. È consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio