Emilia Romagna, attività motoria e sportiva limitata alla provincia di residenza

Da lunedì 4 maggio in Emilia Romagna si potrà andare in bici esclusivamente nella propria provincia. In attesa di avere chiare le disposizioni del DPCM del 26 aprile con le consuete indicazioni e FAQ del sito ufficiale del Governo, del Ministero della Salute o dello Sport, le Regioni cominciano a emanare le proprie ordinanze. Se in questi giorni varie regioni si erano espresse, quasi sempre con limiti comunali, emanando ordinanze per la fase interlocutoria (che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva definito “illegittime”, pur non riferendosi specificatamente alle disposizioni su questo tema), il 30 aprile il presidente Stefano Bonaccini ha firmato l’ordinanza numero 74 che entrerà in vigore anch’essa a partire dal 4 maggio, apportando alcuni limiti diversi rispetto a quelli espressi dal Governo.

Il passaggio chiave delle nuove limitazioni riguarda la possibilità che le attività motorie e sportive all’aperto sono consentite “solo in ambito provinciale“, confermando chiaramente le altre misure riguardo la necessità che si svolga “in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”. Atleti “professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale” potranno invece allenarsi anche “in strutture a porte chiuse”, sempre ovviamente “nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”. Soluzione valida “anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”.

Ordinanza 74 del 30 aprile Regione Emilia Romagna

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7. È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;

8. È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale;

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