Sport, il testo completo del DPCM del 26 aprile: “Consentita attività motoria”. Ok a bici e corsa, ma da soli e rispettando distanza di sicurezza. Riaprono i parchi

L’Italia si prepara alla fase 2 e tra le numerose misure che saranno attuate, una tra le più attese dagli sportivi era indubbiamente la possibilità di tornare a fare attività all’esterno. Nella conferenza stampa svoltasi ieri sera, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha anticipato alcune delle misure che entreranno in vigore, confermando una uscita progressiva dal lockdown, anche per quanto riguarda lo sport. Dal 4 maggio sono dunque gli atleti delle discipline individuali a poter cominciare a riprendere l’attività, anche con allenamenti a porte chiuse, ma è di nuovo possibile per tutti svolgere della attività motoria, pur chiaramente entro certi limiti (rispettare la distanza di sicurezza, effettuare uscite individuali). Mancano tuttavia due indicazioni chiare riguardo la necessità di utilizzo della mascherina (sembrerebbe raccomandato, ma non obbligatorio in questo contesto) e la possibilità di spostarsi anche oltre il proprio comune di residenza.

Non essendoci più la limitazione alla prossimità di casa, diventa autorizzato effettuare sedute più lunghe di jogging o in bicicletta, così come la riapertura dei parchi ne consente l’utilizzo, eventualmente anche per compiere esercizi di vario genere. Tuttavia “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto”, mentre gli allenamenti a porte chiuse, “nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”, sono riservati “per gli atleti di discipline sportive individuali”. Ovviamente solo “professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle federazioni”. Sono invece completamente chiusi impianti sciistici, palestre o piscine, se non per i suddetti atleti.

Rimane ovviamente “vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati”, tanto che il sindaco può chiuderne l’accesso se valuta non è possibile rispettare le distanze. Stesso discorso per “l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto” di quanto previsto in precedenza, “nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Da segnalare che in alcune regioni o province, come ad esempio in Alto Adige – ma non in Trentino – già da oggi è possibile l’utilizzo della bicicletta.

Estratti Testo DPCM 26 Aprile 2020

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono
emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Testo completo DPCM 26 Aprile 2020

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