Fase 2, nel Lazio attività motoria e sportiva solo a partire dal 6 maggio entro i confini provinciali

Nella Regione Lazio si riparte con dei limiti provinciali. Dopo l’ordinanza iniziale che sembrava rimandare al 6 maggio, attraverso una nota si precisa che la ripresa avverrà a partire da lunedì 4 maggio come nel resto del paese, ma limitando gli spostamenti nella propria provincia di residenza. Qui il nuovo testo 

ARTICOLO PRECEDENTE: La regione Lazio rimanda di due giorni la ripresa dell’attività sportiva e motoria, limitandone anche la portata. Se a livello nazionale si potrà infatti riprendere lunedì 4 maggio con la possibilità di muoversi all’interno dei confini regionali, l’ordinanza emanata ieri sera da Via Raimondi Garibaldi prevede alcune differenze rispetto al DPCM del 26 aprile riguardo la fase 2 della lotta al coronavirus. Una serie di misure diversificate che entreranno in vigore mercoledì 6 maggio, con l’ordinanza firmata dal Presidente Luca Zingaretti che avrà validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

Le maggiori differenze riguardano dunque il limite di spostamento individuale che è consentito “solo in ambito provinciale” (ad eccezione della pesca sportiva per la quale è consentito spostamento in ambito regionale), nonché la possibilità anche per gli atleti professionisti o riconosciuti di interesse nazionale di discpline sportive non individuali di allenarsi in strutture a porte chiuse anche se sempre “in forma individuale”.

Testo Ordinanza del 2 Maggio Regione Lazio

Clicca qui per il testo completo

  • Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività:
    1. l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;
    2. l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.
    3. entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza.

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