Posso andare in bici? Solo per necessità. NO per diletto, attività motoria o allenamento (neanche i professionisti)

Visto che ancora c’erano dubbi, il Ministero della Salute aggiorna nuovamente le sue direttive sull’uso della bicicletta. La pagina creta in data 17 marzo è stata dunque modificata per la terza volta questa mattina, giovedì 19 marzo. Non si parla dunque più di “condizioni e limitazioni” per andare in bici ma di “divieti e limitazioni”, provando così a rendere più chiare anche le modifiche apportate ieri, che comunque avevano già corretto quanto emanato il primo giorno, quando invece nel testo si consentiva andare in bicicletta. La situazione ora è dunque ribaltata, confermando le limitazioni già mostrate ieri anche per i professionisti, con l’appoggio successivo poi di Federciclismo e Assocorridori che hanno invitato i propri membri a non uscire più.

L’utilizzo della bicicletta è dunque ora consentito ESCLUSIVAMENTE per spostamenti necessari mentre è completamente escluso l’utilizzo del mezzo per attività sportiva, diletto o allenamento. Essendo queste direttive aggiornate in data odierna, si tratta delle ultime disposizioni in ordine di tempo che vanno dunque a sostituire qualsiasi altra indicazione si possa ancora trovare in altri link, pagine o documenti, per quanto questi siano ufficiali, redatti in precedenza.

Riportiamo qui di seguito il testo aggiornato in data 19 marzo 2020 sulla pagina ufficiale del Ministero della Salute.

L’uso della bicicletta, divieti e limitazioni

Il Governo ribadisce che si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autocertificazione. I divieti e le raccomandazioni valgono ovviamente, come ribadito, anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune.

L’utilizzo della bicicletta, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, è soggetto alle misure restrittive del DPCM del 9 marzo 2020 definito #Iorestoacasa. Tale provvedimento limita gli spostamenti delle persone in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. In caso di eventuali controlli dovrà essere fornita autocertificazione.

Non è giustificato l’utilizzo del mezzo per lo svolgimento di attività motoria o per allenamento.

In caso di sportivi, professionisti o non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, sono utilizzabili gli impianti sportivi a porte chiuse  per le sedute di allenamento. È consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

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2 Commenti

    1. Si intende se è necessario andare dal medico, in ospedale o in farmacia a comprare delle medicine necessarie, impellenze considerate urgenti.

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