DPCM 11 Giugno, ciclismo ancora in attesa: per adesso porte chiuse e niente pubblico almeno sino al 14 luglio

Situazione in stallo per il ciclismo nel nuovo DPCM firmato ieri. Le nuove misure promosse dal governo in tema di sport toccano infatti relativamente il nostro sport. Non cambia al momento nulla per quanto riguarda gli allenamenti, consentiti con le stesse modalità autorizzate sinora, così come l’attività in “palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati”. Da oggi, venerdì 12 giugno, è invece teoricamente possibile l’organizzazione di eventi e competizioni sportive, ma “a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico“. Le nuove norme saranno in vigore sino al 14 luglio. Tra un mese dunque, valutando la l’evoluzione della situazione sanitaria, il Governo deciderà se continuare la graduale riapertura, consentendo la presenza del pubblico, eventualmente ridotta, alle manifestazioni sportive.

Intanto, mentre altri sport hanno iniziato ad avere un proprio protocollo, così come in alcune nazioni le federazioni hanno dato le loro prime direttive, nel nostro paese il ciclismo resta in attesa di conoscere quali saranno le misure necessarie per poter svolgere in sicurezza i propri eventi. Gli organizzatori hanno in programma una riunione con la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora prevista per la prossima settimana nella quale saranno decise queste misure.

Se per quanto riguarda il ciclismo professionistico su strada non sono previsti eventi su strada sino all’1 agosto, quando si correrà la Strade Bianche dando il via ad un mese intenso per il quale si attendono conferme dopo continui cambiamenti, in altre categorie e discipline si pensava –  e sperava – di poter svolgere qualche evento anche prima di quella data. Una volta avuto il protocollo da parte della Federciclismo, a questo punto tuttavia bisognerà eventualmente fare i conti anche con queste restrizioni riguardo il pubblico.

Stralci DPCM 11 Giugno 2020

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;

c) è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;

f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decretolegge n. 33 del 2020;

g) a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonché quanto previsto dall’articolo 1 lettera e).

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Testo Completo DPCM 11 Giugno 2020

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DPCM 11 Giugno 2020 Firmato

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