DPCM 17/5, le nuove disposizioni per attività motoria e sportiva a partire dal 18 maggio
Dal 18 maggio nuove norme anche per attività motoria e sportiva. Nella maggior parte del paese si poteva ormai andare in bici liberamente all’interno della propria regione già dal 4 maggio, in seguito alla pubblicazione dell’atteso DPCM del 26 aprile che dava il via alla fase 2, anche se alcune ordinanze regionali avevano imposto limiti più stringenti. Una situazione che con il nuovo DPCM del 17 maggio continua ad alleggerirsi e sono previste molte riapertura a partire dalla data odierna. Bar, ristoranti e negozi possono riprendere da oggi, così nelle regioni in cui esistevano dei limiti diversi questi sono decaduti (almeno per quanto riguarda questo ambito), allineandosi alle disposizioni del Presidente del Consiglio. Si prospetta inoltre presto anche la riapertura di palestre e strutture sportive, anche se ovviamente proseguono le limitazioni di distanziamento sociale.
È il caso anche dell’andare in bicicletta, per cui misure, obblighi e raccomandazioni valide dall’inizio della fase 2 restano in vigore anche adesso. L’attività sportiva e motoria è dunque sempre consentita, “anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”. Se per il momento restano ancora “sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati”, si va sempre più verso una ripresa degli allenamenti, anche se al momento bisogna ancor rispettare “le norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento” e si resta sempre “a porte chiuse”.
Se per la maggior parte della popolazione il limite regionale è ancora in vigore, e dovrebbe esserlo almeno sino al 3 giugno, “i soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale […] possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza”. Bisognerà invece attendere il 25 maggio per “l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati“.
Restano ovviamente possibili eccezioni regionali, per le quali conviene eventualmente verificare le ordinanze dei Presidenti. Infatti, “le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori”. Importante sottolineare che, contrariamente a quanto succedeva con i decreti precedenti, gli enti locali possono ora stabilire non solo limitazioni aggiuntive, ma anche aperture anticipate.
Testo attività sportive DPCM 17 Maggio 2020
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ART. 1
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.
Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico – Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020.
Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.
18 MAGGIO – ORDINANZE E DISPOSIZIONI REGIONALI
EMILIA ROMAGNA – Ordinanza n. 82
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