DPCM 14/01, le regole per andare in bici fino al 5 marzo

Con il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 rimangono invariate le regole per l’attività sportiva, ciclismo compreso. Il nuovo decreto, che sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo, prevede quindi le stesse restrizioni dell’ultimo, diversificate sempre a seconda della zona di appartenenza, come ricorda anche la Federazione Ciclistica Italiana tramite un promemoria, come aveva già fatto in occasione della pubblicazione del precedente DPCM. Come precedentemente specificato dalla presidenza del Consiglio, poi, resta valido il divieto di spostamento tra comuni per attività sportiva, pur restando valida la possibilità di entrare in un altro comune per sport che prevedono uno spostamento (come bici e corsa), purché si faccia ritorno al Comune di partenza e lo spostamento resti funzionale esclusivamente all’attività sportiva.

Zona Gialla Dpcm 14/01

In zona gialla si può fare attività sportiva senza mascherina, all’aperto e senza limiti di spostamento tra comuni e regioni, mantenendo però sempre una distanza di almeno due metri dalle altre persone. È anche consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, sia pubblici che privati, per svolgere (sempre e solo all’aperto) l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con i protocolli anti contagio, mentre è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti centri.

Zona arancione DPCM 14/01

In zona arancione si può fare attività sportiva senza mascherina, ma solo in forma individuale e sempre e solo all’aperto. Ci sono però maggiori restrizioni sugli spostamenti in altri Comuni, cosa consentita solo dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in tale località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune. È però possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (come, ad esempio, la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché si ritorni poi sempre al Comune di partenza e che lo spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa. Ovviamente, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno due metri dalle altre persone.

Zona rossa DPCM 14/01

In zona rossa l’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale, osservando sempre la distanza di almeno due metri dalle altre persone e il divieto di assembramenti. Può essere svolta anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, non necessariamente posti in prossimità della propria abitazione, mentre non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che restano chiusi. È consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, sempre in forma individuale e all’aperto e sempre mantenendo la distanza interpersonale di due metri, mentre non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti agonisti (professionisti e non professionisti). Come in zona arancione, però, è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché si ritorni poi sempre al Comune di partenza e che lo spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa.

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