DPCM 3/11, cosa cambia per sport e attività motoria? Le nuove regole per andare in bici in zona arancione e rossa

Cosa cambia per gli sportivi e tutti gli amatori da domani? Con l’approvazione del nuovo DPCM del 3 novembre, l’Italia è stata divisa in tre zone (Gialla, Arancione e Rossa), con restrizioni diversificate. Al momento le regioni nelle zone a maggiore rischio sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta (Rossa) e Puglia e Sicilia (Arancione) mentre tutte il resto del territorio nazionale è in Zona Gialla, ovvero dove non ci sono attualmente misure specifiche. Chiaramente, entro il 6 dicembre, quando questo DPCM non sarà più in vigore, le regioni possono essere classificate in maniera diversa a seconda dell’evoluzione della situazione sanitaria.

Dopo aver letto il documento firmato e presentato ieri sera da Giuseppe Conte in diretta nazionale, abbiamo raccolto tutte le parti che riguardano lo sport, in modo da fare il punto sulla situazione, sia sul territorio nazionale che nelle varie aree. Ovviamente, nella zona arancione valgono le norme valide su tutto il territorio nazionale, alle quali si aggiungono (sostituendo nel caso specifico) quelle dedicate, così come per la zona rossa valgono le regole di tutte le altre zone, oltre a quelle aggiuntive che vanno a restringere alcuni ambiti.

Riassumendo gli articoli che trovate poi in conclusione dell’articolo, per quanto riguarda l’attività sportiva e motoria, a livello nazionale è attualmente consentita per tutti all’aperto, ad eccezione degli sport di contatto, a patto di avere con sé dispositivi di protezione e di mantenere le distanze di sicurezza durante lo svolgimento (1 metro attività motoria, 2 metri per lo sport), momento in cui è consentito non indossare la mascherina (ma bisogna averla prima e dopo). Queste attività chiaramente non possono essere svolte durante le ore del cosiddetto coprifuoco (dalle 22 alle 5 del mattino). A porte chiuse possono allenarsi solamente i professionisti o atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI.

In Zona Arancione vige divieto di spostamento dal proprio comune di residenza, salvo comprovate esigenze di salute, così come più in generale non è possibile uscire dalla propria regione. Nel caso di una uscita in bicicletta in ambito ludico-sportivo, il documento appare dunque abbastanza chiaro. Diverso chiaramente l’uso della bicicletta (peraltro consigliato rispetto all’uso di mezzi pubblici) per lavoro, studio o altri spostamenti autorizzati.

In Zona Rossa, dove esistono restrizioni aggiuntive,  sono specificatamente sospese tutte le attività sportive all’aperto consentite nelle altre regioni. Ma, soprattutto, l’attività motoria è limitata alle “prossimità della propria abitazione“, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione. In aggiunta, si precisa che l’attività sportiva, a cui la bicicletta era stata equiparata nelle scorse settimane per l’utilizzo della mascherina, va fatta “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”. Esiste dunque una ulteriore restrizione rispetto alla limitazione degli spostamenti già inclusa per le zone intermedie, chiaramente in vigore anche per le zone rosse. Anche tenendo presente la ricerca emersa nei primi mesi della pandemia riguardo la distanza di sicurezza, la Federciclismo aveva suggerito in fase 2 un distanziamento di 20-25 metri, che torna dunque di attualità.

Ricordiamo che le disposizioni di questo decreto si applicano dal 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, e saranno in vigore fino al 3 dicembre 2020.

Norme Attività Motoria e Sportiva DPCM 3/11

TERRITORIO NAZIONALE

Art.1, comma 1: Obbligo di mascherina non c’è per “soggetti che stanno svolgendo attività sportiva” sull’intero territorio nazionale.

Art.1, comma 3: Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Art.1, comma 9, lettera d: Consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo necessario accompagnatore (minori, persone con disabilità)

Art.1, comma 9, lettera e: Sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse.

Art.1, comma 9, lettera f: Fermo restando sospensione di palestre e piscine, l’attività sportiva di base e attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento

Art.1, comma 9, lettera g: sospeso lo svolgimento degli sport di contatto

ZONA ARANCIONE (PUGLIA, SICILIA)

Art.2, comma 4, lettera a: Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune

Art.2, comma 4, lettera b: Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

ZONA ROSSA (CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA)

Art.3, comma 4, lettera d: Tutte le attività previste dall’Articolo 1, comma 9, lettere f e g, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva

Art.3, comma 4, lettera e: È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

17 Commenti

  1. Salve
    scusate ma a me non è chiaro invece se nella zona arancione si può uscire dal proprio comune per allenamento in bici! Nel dpcm c’è scritto che si può per “svolgere attività”, senza specificare se questa è ludico sportiva, lavoro o altro (sempre nel rispetto delle regole di sicurezza). La fase 2 del primo lockdown (~metà Maggio)mi sembra la zona arancione e allora si poteva! Nelle zona rossa invece viene specificato che l’attività motoria va fatta nei pressi della propria abitazione (anche se nei pressi non è una distanza!)

    1. Al momento, dalle disposizioni attualmente date, “è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. A meno venga data una specifica eccezione per un allenamento in bicicletta (ovvero uno spostamento in bici non legato alle esigenze consentite o attività non sospese o non disponibili nel comune in questione) o altri tipi di allenamento in movimento, non è possibile fare attività sportiva che prevede spostamento da un comune all’altro (per le Zone Arancione e Rossa), a meno ci si rechi in un centro sportivo ancora aperto non disponibile nel proprio comune (questo per le Zone Arancioni).

    1. Sport come il ciclismo, itineranti, necessiterebbero di precisazioni da parte delle istituzioni che al momento non ci sono. Da quanto scritto nei decreti, non si può uscire dalla regione né dal territorio comunale per effettuare un allenamento (a meno di essere professionisti, punto che andrebbe comunque chiarito).

      1. Mah, voi dite che in zona rossa per l’attività sportiva non si può uscire dal proprio Comune. Io questo non lo leggo in tutto l’art. 3.
        Al limite (ma non c’è scritto) concorderei con il non uscire dal territorio (che è la zona individuata come zona rossa, cioè la regione).
        L’unica cosa che c’è da dire è che servirebbe un chiarimento.

        1. Purtroppo, il fatto che non ci sia scritto in quei singoli articoli, comma o lettera una limitazione territoriale, fa sì che bisogna affidarsi a quanto compare negli articoli, comma o lettere precedenti. Nel caso specifico, l’attività sportiva non è (al momento) fra quelle per cui è precisata la possibilità di uscire dal comune o dalla regione, pertanto, a livello normativo, non è necessario precisare successivamente che il loro svolgimento è consentito solo in quel raggio di azione.

          Riportiamo in tal senso anche il parere dei legali della Federciclismo: “In tali zone (riferito alle Zone Rosse, ndr) le attività motorie e sportive svolte presso circoli e centri sportivi, pubblici e privati, anche se all’aperto sono sospese, così come tutte le competizioni e gli eventi organizzati dagli enti di promozione sportiva (quindi non quelle delle FSN). Tuttavia, risulta consentito lo svolgimento di attività sportiva in forma individuale ed esclusivamente all’aperto all’interno del Comune.

          Allo stesso modo è possibile svolgere attività motoria singolarmente ma in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto dei vincoli di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei dispositivi di sicurezza delle vie respiratorie”.

          Concordiamo pienamente comunque con la necessità di un chiarimento (presumibilmente arriverà con le consuete FAQ) che possa rendere più semplice per tutti noi conoscere le proprie possibilità e limitazioni.

  2. Essendo in zona rossa ma avendo una prescrizione medica che per motivi di salute mi prescrive attività sportiva, posso uscire in bici dal mio comune di residenza?
    Grazie e cordiali saluti.

    1. Siamo in un caso piuttosto specifico, per cui se non esiste una chiara definizione (attualmente non c’è, ma si attendono note, FAQ e altri documenti, per cui non è detto non ci sarà) sfocia nell’interpretazione dei singoli. La logica, in quel caso, porterebbe anche a valutare la dimensione del territorio del comune di residenza, ad esempio, nonché l’effettiva impossibilità di compiere un circuito all’interno dello stesso. Fermo restando che anche la patologia e motivazione per cui è stata fatta la prescrizione, potrebbe portare a considerazioni diverse. Conviene chiedere agli enti locali, dal comune alle forze dell’ordine, per essere certi di non avere problemi.

        1. Purtroppo, per scrupolo, sarebbe la soluzione migliore per non incappare in problemi di interpretazione. Eventualmente, limitando il giro ai comuni che lo consentono (sempre che lo consentano).

  3. Si parla di “…svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale” di conseguenza (provocazione) se metto la bici sui rulli in casa (non all’aperto, quindi) potrei trovare un solerte tutore dell’ordine che me lo vieta?
    Ma carico ancora di più: abito in comune lombardo – prov di MI – di circa 5 km2 con oltre 10.000 abitanti (in parte completamente agricolo, quindi con elevatissima densità/km2).
    Ma questi geni dello sport da tastiera hanno capito che più si sta vicini alle case e più aumenta la possibilità di contagio
    Di converso, porto come esempio il Veneto (comune di quasi 40 km2 con 7500 abitanti, distanziamento sociale naturale): il mio collega amatore ciclista rimanendo nel nel comune e senza fatica si spara 100 km e svariate centinaia di m di dislivello (ma anche i grandi comuni dell’appennino romagnolo)
    Ma ci lasciassero uscire in bici, da soli e lontano dai centri abitati – le alzaie dei navigli lombardi le strade verso il pavese o il fondovalle dell’Olona: combatteremmo l’obesovairus e saremmo in grado – con le endorfine naturali prodotte dall’attività sportiva – di essere ancor più sereni (no, perchè poi con le ambulanze impegnate nel trasporto se ti capitasse qualcosa non potrebbero intervenire: motivazione addotta a marzo)

  4. Come al solito, un decreto all’italiana partorito da “scienziati” lautamente pagati per non fare capire nulla alla gente. Anche uno scimpanzé si chiederebbe che significa “in prossimità della propria abitazione”. Era così difficile scrivere 100 mt, 500 mt, 1 km? Io la interpreto così: si può andare in bicicletta dove si vuole nell’ambito dei confini del proprio comune. Quindi: uno che abita a Milano può pedalare per 200 km e uno che abita a Morterone per 1 km. Geniale, vero? NON PUO’ ESISTERE INTERPRETAZIONE della Polizia Locale. Se un Vigile mi sanzionerà mentre pedalo nel mio Comune allora lo denuncerò. Nella sua nebulosità, il DPCM dice: consentita attività sportiva all’aperto, in forma individuale. La bicicletta è attività sportiva e non motoria, quindi non è vincolata all’obbligo di rimanere “in prossimità della propria abitazione”. Chi mi smentirà, sarà il benvenuto, perchè ci aiuterà a capirne di più.

    1. È evidente che ci sono punti quantomeno sfuocati, ma per quanto riguarda le limitazioni in ambito sportivo, la Presidenza del Consiglio ha voluto, tramite il Dipartimento dello Sport, precisare proprio le misure per lo sport nelle varie aree. A questo link puoi trovare il testo integrale, con eventuali rimandi ai siti ufficiali, oltre alla risposta alla FAQ riguardo la bicicletta

  5. E’ possibile raggiungere in bici il parco se è a 2,5 km di distanza? Di quanti metri massimi è la “prossimità di casa” per la bicicletta in zona rossa?

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